Attività per la consegna di alimenti a domicilio
LIstituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino ha predisposto il regolamento e i moduli per lattività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, come previsto dal Decreto Legge del 14 marzo 2020 n° 51 Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dellEmergenza da COVID-19.
Elenco attività autorizzate per la consegna a domicilio aggiornato al 24 marzo
Regolamento consegna a domicilio
MODULO A - Autocertificazione attività di consegna a domicilio
MODULO B - Richiesta autorizzazione attività di consegna a domicilio
Indicazioni per l'utilizzo di dispositivi di protezione e per il lavaggio delle mani
Si evidenzia, che a norma dell'arti.2 del Regolamento per la consegna a domicilio, "E consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria alluso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dallISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, allindirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm".
Si ricorda inoltre che " Le attività di cui allart.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria alluso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dallISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, allindirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone lISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando lesigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti ".
Si specifica infine che l'art.4 prevede che: "Lattività di consegna può essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti. Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre allindirizzo: dipartimento.prevenzione@iss.sm".
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