Nota esplicativa Decreto Legge 11 agosto 2020 n.134: Disposizioni in materia di ingressi e rientri nella Rep. San Marino relative alle misure sanitarie legate al Covid-19
17 Agosto 2020 - Chi entri o ritorni a San Marino dai paesi non indicati allarticolo 1 comma 1 lettere da a) a d), oppure dai paesi indicati nella delibera del Congresso di Stato n.1 del 13 agosto 2020 (nonché delle future Delibere di aggiornamento), deve preventivamente comunicare il suo ingresso in Repubblica al Dipartimento Affari Esteri (n. di tel. +378 0549 882337).
LISS provvede a prenotare entro 48 ore (giorni feriali) gli accertamenti diagnostici ritenuti più idonei per laccertamento della non positività al virus COVID-19.
I soggetti sottoposti a tali accertamenti diagnostici, sono obbligati allautoisolamento limitatamente al tempo necessario per lesito degli accertamenti stessi.
Gli accertamenti diagnostici sono a titolo gratuito per cittadini, residenti e soggiornanti e a pagamento per soggetti non residenti o non soggiornanti.
Gli accertamenti diagnostici non vengono ripetuti qualora i soggetti che entrino o tornino in Repubblica dimostrino documentalmente di aver effettuato equivalenti accertamenti, con criteri conformi ai protocollo sanitari in vigore a San Marino, nei 5 giorni precedenti. Rimane comunque lobbligo di comunicazione del rientro. L'ISS potrà valutare di svolgere eventuali ulteriori accertamenti su tali soggetti.
Per accertamenti diagnostici si intendono quelli ritenuti più idonei dallISS, specificando che lisolamento domiciliare avverrà unicamente in caso di esito positivo del tampone molecolare.
Misure più restrittive si rendono necessarie, a tutela della salute delle persone più fragili, per i soli lavoratori assistenziali a domicilio (badanti).
Le famiglie che ne avessero necessità, sono obbligate a rivolgere apposita domanda di assunzione allo sportello assistenza (n. di tel +378 0549 883119-883124). Nel caso in cui lo Sportello Assistenza non abbia un elenco di assistenti disponibili, il datore di lavoro/famiglia richiedente può indicare allo stesso sportello un nominativo di fiducia, che solo lo sportello potrà contattare e avviare agli accertamenti diagnostici necessari preventivamente rispetto alla loro presa di servizio presso il domicilio.
È in ogni caso obbligatorio che lassistente sia munito di esito negativo al tampone molecolare precedentemente alla presa di servizio.
Ogni datore deve indicare allo sportello assistenza con 15 giorni di anticipo la fine del rapporto di lavoro con lassistente. Lassistente ha dunque lobbligo di fornire 15 giorni di preavviso al datore di lavoro/famiglia prima di abbandonare il suo incarico a domicilio.
Se lassunzione avviene su indicazione di fiducia del datore di lavoro/famiglia, tale lavoratore, solo qualora non sia già in Repubblica e non sia stato già sottoposto a tale misura, ha lobbligo di isolamento domiciliare di 14 giorni, durante i quali verrà sottoposto (a spese del datore di lavoro/famiglia ospitante) a test sierologico e se positivo a tampone molecolare.
Ogni assistente domiciliare presente in Repubblica ha lobbligo di iscrizione allo sportello badanti.
Elenco paesi esenti
Ribadendo che settimanalmente questo elenco potrà venire modificato con delibera del Congresso di Stato, i paesi al 14 agosto 2020 esenti dalle procedure di cui allarticolo 1 del Decreto Legge 1 agosto 2020 n.134 e della delibera del Congresso di Stato n.1 del 13 agosto 2020, come sopra esplicate, sono i seguenti.
Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Ungheria, Svizzera.
Nel caso in cui, per raggiungere o tornare da questi paesi, siano state fatte tappe in paesi non presenti nella lista, il soggetto rientrante è tenuto a segnalarlo al Dipartimento Esteri.
La Segreteria di Stato per la
Sanità e Sicurezza Sociale
14 agosto 2020
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