
Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori in particolare dalla zanzara tigre
La Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale, su richiesta del Dipartimento Prevenzione dellIstituto Sicurezza Sociale, ha emanato
lOrdinanza sui provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio della Repubblica di San Marino
, ai sensi dellart. 2 del Decreto Legge 18 settembre 2007 n°104 e dellart. Unico del Decreto Legge 19 maggio 2008 n°79.
Il provvedimento, con decorrenza dal 30 aprile e fino al 31 ottobre 2017, è stato adottato per fronteggiare e contribuire efficacemente nelle situazioni di rischio sanitario, ritenendo che la Aedes albopictus (Zanzara Tigre) possa diventare un problema per la popolazione, in particolare nei mesi estivi.
Tutto questo è ancora più determinante alla luce delle nuove scoperte in merito al virus Zika che può essere trasmesso dalla Aedes albopictus (Zanzara Tigre) al pari della Aedes aegipty, anche se si ritiene che le capacità della prima, di inoculare il virus, sia inferiore.
Il Dipartimento Prevenzione, attraverso il Modulo Funzionale-Agenti Biologici Ambientali dellIstituto per la Sicurezza Sociale, come tutti gli anni, ha predisposto lattività di monitoraggio della Zanzara Tigre sul territorio e ha ripreso il percorso di prevenzione e sensibilizzazione attraverso campagne informative.
Per tale ragione, si ricorda che nellOrdinanza vengono evidenziati i comportamenti che la cittadinanza tutta deve adottare nei confronti di tale infestazione. In particolare impone ai soggetti pubblici e privati - conduttori o comunque responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque, di aree incolte, di terreni incustoditi e/o scoperti, di aree dimesse, di giardini, di orti, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero (pneumatici), dei cantieri e dei vivaisti - di provvedere e garantire tutte le azioni e le precauzioni indicate espressamente dal provvedimento.
LOrdinanza si può trovare presso le Sale di Castello, il Dipartimento Prevenzione dellISS, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, i Corpi di Polizia, il Servizio di Vigilanza Ecologica dellU.G.R.A.A. e il Servizio di Igiene Urbana dellAzienda Autonoma di Stato per i Servizi.
Si ricorda che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Dipartimento prevenzione provvederà a far effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate e ulteriori ordinanze e a farne addebitare i costi.
Inoltre i contravventori saranno puniti a norma del Decreto Legge 18 settembre 2007 n. 104.
NellOrdinanza viene, infine, stabilito che i Corpi della Polizia Civile, della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Servizio di Vigilanza Ecologica dellU.G.R.A.A. sono tenuti a operare i necessari controlli per il rispetto dellordinanza.
Ufficio Stampa - 12 Aprile 2017
Documenti allegati:
Ordinanza n.6 - anno 2017 Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da Aedes Albopictus (Zanzara Tigre) nel territorio della Rep. di San Marino << Torna indietro